Le parafarmacie, come i Corner GDO, possono vendere
medicinali ad uso umano non soggetti a
prescrizione medica, medicinali veterinari anche con obbligo di prescrizione,
galenici officinali, che possono anche essere allestiti, e molte altre
categorie di prodotti parafarmaceutici destinati all’estetica ed alla cura
della persona.
I medicinali
non soggetti a prescrizione medica sono quelli che in accordo con l’art. 96 del Decreto Legislativo 219/2006 non devono
rispondere ai criteri per i quali è richiesta la ricetta medica:
a)
possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in
condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b)
sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di
conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;
c)
contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui
reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
d)
sono destinati ad essere somministrati per via parenterale
Quindi si tratta di medicinali che, per la loro
composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza
l’intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione e la sorveglianza
nel trattamento.
In generale sono medicinali già conosciuti, in
commercio da almeno 5 anni, indicati per trattare disturbi di lieve entità e/o
di breve durata sui quali il medico, ma più frequentemente il farmacista, può
dare consigli ai pazienti. Le confezioni di questi medicinali, rispetto a
quelle dei medicinali che richiedono la prescrizione medica, devono essere di
volume ridotto, contenere un ridotto numero di unità posologiche per garantire
che siano utilizzati per brevi periodi. Il dosaggio del principio attivo di
questi medicinali è generalmente inferiore a quello dei medicinali che
richiedono la prescrizione perché sono indicati, a differenza di questi, solo
per patologie di lieve entità.
I medicinali senza obbligo di prescrizione
devono essere contrassegnati da un bollino di riconoscimento che permette al
cliente di riconoscerli chiaramente.
![](file:///C:/Users/Filippo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif)
Figura 1. Bollino di riconoscimento dei farmaci
senza obbligo di prescrizione.
Dal 1° gennaio 2007 (Legge 27 dicembre
2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 299, del 27 dicembre
2006 - Supplemento ordinario n. 244) il prezzo dei medicinali senza obbligo di
prescrizione è fissato liberamente da ciascun titolare di farmacia,
parafarmacia o altro esercizio commerciale diverso dalle farmacie. Il prezzo
deve essere reso pubblico attraverso l'esposizione di un listino o con sistemi
equivalenti.
I medicinali senza obbligo di prescrizione
possono essere distinti in diverse categorie.
·
Medicinali
di automedicazione o medicinali da banco (OTC)
La sigla OTC deriva dall’inglese “Over The Counter”. Sono quei
medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono
concepiti e realizzati per essere utilizzati senza l’intervento di un medico o
il consiglio del farmacista per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza
durante il trattamento.
Questi sono gli unici medicinali che possono essere oggetto di
accesso diretto da parte dei clienti in farmacia o negli altri punti vendita
diversi dalla farmacia, come ribadito anche dal Decreto del 9 marzo 2012. Inoltre, sono gli unici medicinali autorizzati ad essere oggetto di
pubblicità presso il pubblico. Questi farmaci posseggono queste due particolari
prerogative a fronte delle loro caratteristiche:
- contenere principi attivi già largamente impiegati in medicina (la loro immissione in commercio non può essere inferiore a 5 anni).
- essere destinati a disturbi o sintomi di facile valutazione da parte dello stesso paziente. Questi farmaci sono infatti rivolti a patologie di lieve entità e di breve durata come, per esempio, stati influenzali, malattie da raffreddamento, mal di testa o sindromi mestruali. Di questa categoria fanno parte quindi: analgesici, antipiretici, farmaci attivi sul sistema respiratorio (ad esclusione dei sedativi per la tosse contenti codeina), sul tratto gastrointestinale, sul metabolismo (integratori minerali e vitaminici). Fanno parte di questa categoria anche medicinali per l’insufficienza venosa a base di mirtillo o per problemi orali, ma anche colliri lenitivi. Queste sono patologie non gravi che il paziente è in grado di riconoscere e di curare senza l’ausilio del medico o del farmacista. Per questi motivi possono essere oggetto di self service da parte dei pazienti che possono servirsi autonomamente di questi medicinali. Infatti questi sono gli unici farmaci che possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia o negli altri punti vendita, potendo essere fuori dal controllo diretto del farmacista.
- avere confezioni di volume ridotto e per terapie di breve durata. Spesso, infatti, questi farmaci hanno un dosaggio e un numero di unità posologiche inferiore ai farmaci che richiedono obbligatoriamente la prescrizione medica. Inoltre, sul foglietto illustrativo del farmaco, deve essere esplicitato che la cura non deve mai essere prolungata e che in caso di persistenza dei sintomi il paziente è tenuto a consultare il proprio medico.
- non essere somministrabili per via parenterale. Tuttavia ci sono alcune eccezioni autorizzate dal Ministero della Salute o dall’AIFA.
- Galenici officinali.
- Medicinali veterinari (Decreto Legislativo del 6 aprile 2006, n.193, noto anche come
“Codice Europeo dei medicinali veterinari”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
n. 121, del 26 maggio 2006).
- Medicinali omeopatici.
- Medicinali fitoterapici.
- Dispositivi medici (Decreto
Legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, “Attuazione della direttiva
93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 49).
- Prodotti cosmetici (Legge del 11
ottobre 1986, n. 713, aggiornata con Decreto Legislativo del 10 Settembre
1991, n. 300, Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n. 126 e Decreto Legislativo
15 Febbraio 2005, n. 50).
- Alimenti prima infanzia (Decreto
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 9
aprile 2009, n. 82, “Regolamento
concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte
riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento
destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
n. 155, del 7 luglio 2009).
- Presidi medico chirurgici (Decreto del
Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n.392, “Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione ed all’immissione in commercio di presidi medico
chirurgici, a norma dell’art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.266, del 13 novembre 1998).
- test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
- dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
I medicinali OTC non possono mai essere rimborsati dal Servizio
Sanitario Nazionale. A livello nazionale, infatti, i farmaci sono divisi in
classi ai fini della rimborsabilità :
1.
Classe
A: i medicinali che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza e sono
rimborsati dal SSN ;
2.
Classe
A con nota: farmaci di fascia C sottoposti a nota limitativa, erogabili a
carico del SSN (cioè in fascia A con nota) solo per il trattamento delle
patologie che sono indicate in tale nota;
3.
Classe
C: farmaci a carico del cittadino, considerati non essenziali e rivolti a
patologie meno gravi. Sono comunque medicinali che richiedono la ricetta
medica, o medicinali che non richiedono la prescrizione medica ma che non hanno
accesso alla pubblicità al pubblico (SOP);
4.
Classe
C-bis: i farmaci non soggetti a prescrizione medica autorizzati alla pubblicità
presso il pubblico (OTC). I medicinali di questa classe sono a totale carico
del paziente.
Ai fini della rimborsabilità i medicinali OTC rientrano, quindi, nella
fascia C-bis di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537 (Legge del 24 dicembre 1993, n. 537, “Interventi correttivi di
finanza pubblica”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n.303, del 28 dicembre
1993 – Supplemento Ordinario n. 121).
Il prezzo
dei medicinali SOP e OTC è liberamente determinato dalle singole farmacie a
decorrere dal 1° gennaio 2008 (Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011, n. 201,
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 284, del 6 Dicembre 2011 -
Supplemento Ordinario n. 251). Farmacie
e altri esercizi commerciali autorizzati possono liberamente praticare sconti
sui prezzi al pubblico dei medicinali purché siano esposti in modo chiaro al
consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
·
Medicinali
senza obbligo di prescrizione o farmaci da consiglio (SOP).
Sono quei medicinali che il farmacista può suggerire per la cura di
patologie minori, illustrandone comunque le possibili controindicazioni. A
differenza dei farmaci OTC, non possono essere oggetto di pubblicità presso il
pubblico perché riguardano patologie che richiedono almeno il consiglio del
farmacista. Sull’involucro esterno del medicinale deve essere riportata
l’indicazione “non soggetto a prescrizione medica”. Alla luce di quanto detto,
appare chiaro come questi medicinali non possano essere di libero accesso da
parte dei pazienti, ma come, al contrario, debbano sempre rimanere sotto il
controllo diretto del farmacista, cioè devono sempre rimanere oltre il banco
nella zona dove solo il farmacista ha libero accesso, come ribadito anche nel
Decreto del 9 marzo 2012.
Possono essere classificati in classe A con nota, quindi rimborsati
per talune patologie o taluni pazienti, o in classe C.
Tali medicinali devono:
·
contenere
principi attivi già largamente utilizzati in medicina (la loro immissione in
commercio non può essere inferiore a 5 anni);
·
essere
destinati a disturbi o sintomi che non richiedano l’intervento del medico come
possono essere ad esempio sciroppi per la tosse;
·
avere
confezioni di volume ridotto e per terapie di breve durata;
·
non
devono essere somministrabili per via parenterale, ad eccezione di quelli autorizzati
dal Ministero della Salute.
I galenici officinali sono medicinali preparati in farmacia e
recentemente anche in parafarmacia in base alle indicazioni della Farmacopea
europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione
europea, detti “formule officinali”, e destinati ad essere forniti direttamente
ai pazienti serviti dall’esercizio commerciale. I preparati officinali, che possono
essere preparati in parafarmacia, possono essere allestiti in anticipo rispetto
alla richiesta del paziente purchè siano medicinali senza obbligo di
prescrizione.
Il preparato officinale può essere realizzato in “scala ridotta”,
cioè in quantità non superiore a 3 chili di formulato; il farmacista può
procedere ad una successiva preparazione di una formula officinale purché la
“scorta” non superi comunque i 3 chili di formulato.
La farmacia o parafarmacia che realizzi
preparati officinali non sterili e su scala ridotta può discostarsi in parte da
quanto descritto nelle NBP (Norme di Buona Preparazione) a patto che sia in
grado di mantenere sotto controllo l’intero processo, dimostrandolo. In
alternativa alle norme di buona preparazione, questi esercizi possono, quindi, seguire
le “Procedure Semplificate” riportate nel Decreto Ministeriale del 18 novembre
2003 (Decreto del Ministero
della Salute del 18 novembre 2003, “Procedure di allestimento dei preparati
magistrali ed officinali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.11, del 15
gennaio 2004).
Per medicinale veterinario si intende ogni sostanza o associazione di
sostanze avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali, che
può essere usata sull’animale o somministrata allo stesso per ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche, oppure per stabilire una
diagnosi medica. Tali medicinali possono essere venduti anche in parafarmacia perfino
quando richiedano prescrizione medica. Questa è una novità introdotta dal “Decreto Cresci Italia” e dovuta
essenzialmente al fatto che questi medicinali non sono mai rimborsabili dal
SSN. Possiamo individuare differenti categorie a cui si applica questa
legislazione:
·
Medicinali veterinari;
· Premiscela per alimenti medicamentosi:
qualsiasi medicinale ad uso veterinario, preparato in anticipo per la
successiva formulazione di alimenti medicamentosi. Devono essere preparate
industrialmente o nella loro fabbricazione deve intervenire un processo
industriale;
· Medicinale veterinario omeopatico: ogni
farmaco veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza
omeopatici tramite un processo di fabbricazione omeopatico descritto nella
Farmacopea Europea, o in vigore in uno degli stati membri;
· Sostanze attive usate come materie prime ,
esse possono essere di origine umana, animale, vegetale o chimica.
I medicinali omeopatici sono quei
medicinali ottenuti a partire da sostanze denominate “materiali di partenza per
preparazioni omeopatiche” o “ceppi omeopatici”, secondo un processo di produzione
omeopatico descritto dalla Farmacopea Europea o, in assenza di tale
descrizione, dalle Farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della
Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze. Deve
inoltre rispettare specifiche normative per quanto riguarda l’etichettatura.
L'etichetta e l'eventuale foglio
illustrativo dei medicinali omeopatici devono riportare obbligatoriamente ed
esclusivamente le seguenti indicazioni:
a) dicitura
"medicinale omeopatico" in evidenza, seguita da "senza indicazioni
terapeutiche approvate";
b) denominazione
scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in mancanza di questa, la
denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per
preparazioni omeopatiche o altra denominazione figurante in una farmacopea,
accompagnata dalla denominazione propria della tradizione omeopatica seguita
dal grado di diluizione, espressa con i simboli della farmacopea utilizzata; se
il medicinale omeopatico è composto da due o più ceppi omeopatici, nell'etichettatura
la loro denominazione scientifica può essere completata da un nome di fantasia;
c) nome e indirizzo
del titolare della registrazione e, se diverso, del produttore;
d) modalità di
somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;
e) mese e anno di
scadenza indicati con parole o numeri;
f) forma
farmaceutica;
g) contenuto della
confezione, in peso, volume o in unità posologiche;
h) eventuali
precauzioni particolari da prendere per la conservazione del medicinale;
i) avvertenza
speciale, se il medicinale lo richiede;
l) numero del lotto
di produzione;
m) numero di
registrazione;
n) un'avvertenza
all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono;
o) prezzo del
medicinale;
p) dicitura
"medicinale non a carico del Servizio Sanitario Nazionale".
I prodotti omeopatici attualmente in
commercio possono essere venduti oltre che in farmacia anche in esercizi
diversi, nei quali operi un farmacista iscritto all'Ordine e nel rispetto delle
altre condizioni stabilite dal “Decreto Bersani”. E' invece vietata la vendita, in questi
esercizi, di medicinali omeopatici per i quali il produttore abbia indicato in
etichetta, in relazione alle caratteristiche del prodotto, l'obbligo di
prescrizione medica. La normativa introdotta dal “Decreto Bersani” consente di praticare sconti al cliente
anche su questi prodotti, quando vendibili senza obbligo di prescrizione.
Il medicinale fitoterapico è ogni medicinale che contiene
esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più
preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una
o più preparazioni vegetali:
·
sostanze vegetali: tutte le piante o parti di piante, alghe,
funghi e licheni, interi o a pezzi, in forma non trattata, di solito essiccata,
ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì considerati sostanze vegetali
taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze
vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata
e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere,
specie, varietà e autore);
·
preparazioni vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le
sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura,
frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale
definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate,
tinture, estratti, olii essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati
lavorati.
Su questa tipologia di medicinali le nuove realtà commerciali
risentono molto della concorrenza delle già ben consolidate Erboristerie, che
sono specifiche e presenti sul territorio nazionale da ben più tempo di
parafarmacie e Corner GDO.
Per dispositivo medico si intende qualsiasi
strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, da solo o in
combinazione, destinato ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi,
prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, di una ferita o
di un handicap. Può servire a scopi di sostituzione o modifica dell'anatomia o
di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento. Il prodotto non
deve esercitare l'azione principale, nel o sul corpo umano, con mezzi
farmacologici o immunologici, né metabolici.
Tra le varie categorie di dispositivi
medici possiamo individuarne alcune di più comune utilizzo e reperibili anche
nelle parafarmacie. Tra queste, ad esempio, possiamo individuare i dispositivi
medici da medicazione e sutura: bende di medicazione, cerotti e film adesivi per medicazione, clismi,
cotone, garze e tamponi, ecc.
In questo ambito, parafarmacie e Corner GDO risentono della
concorrenza rappresentata dalle Sanitarie che sono molto più rifornite rispetto
a parafarmacie e Corner e sono anche molto ben conosciute dai cittadini perché
presenti da lungo tempo sul territorio.
All’interno delle parafarmacie possono essere venduti anche
apparecchi per esami autodiagnostici come, per esempio, test di gravidanza,
test per la glicemia e molti altri. Questi apparecchi sono classificati come
diagnostici in vitro.
Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze e le preparazioni,
diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne
del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi
genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo di pulirli,
profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o
mantenerli in buono stato. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica
e non possono vantare attività terapeutiche. Possono avere a seconda dei casi,
azione detersiva, emolliente, tonificante, eutrofizzante, assorbente o
coprente. Possono essere abbronzanti e protettivi solari, anticellulite,
antiforfora, seboequilibranti, antirughe-antiage, antismagliature, articoli per
l’igiene personale. Rientrano, quindi, in questa categoria anche i prodotti
destinati ad una corretta igiene personale come detergenti intimi, shampoo ed
altri.
Si definiscono formule per lattanti o alimenti
per lattanti o preparati per lattanti quei prodotti alimentari destinati all’alimentazione
dei lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli il
fabbisogno nutritivo di questa fascia di età fino all’introduzione di
un’adeguata alimentazione complementare.
Si definiscono, invece, formule di proseguimento
o alimenti di proseguimento quei prodotti alimentari destinati
all’alimentazione dei lattanti dopo il sesto mese di vita, successivamente
all’introduzione di una adeguata alimentazione complementare, costituenti il
principale elemento liquido nell’ambito dell’alimentazione progressivamente
diversificata per questa fascia di età.
Inoltre, per il bambino e per la mamma è
possibile reperire tanti altri prodotti come biberon, ciucci, reggiseni particolari per la fase dell’allattamento,
tiralatte ed altro.
Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti
quei prodotti disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o
battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi
e ratticidi ad uso domestico e civile. Di questa categoria fanno parte disinfettanti e detergenti ambientali,
insetticidi ed insettorepellenti, rodenticidi. Prodotti che vengono utilizzati
per garantire l’igiene ambientale e personale.
Le
parafarmacie, così come le farmacie, hanno l’opportunità di offrire al
cittadino servizi come analisi di prima istanza e prenotazioni CUP, per
effettuare questi servizi sono necessari accordi provinciali tra l’ANPI
(Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane) e l’Azienda Sanitaria di
riferimento.
Quindi,
anche le parafarmacie possono facilitare la fruizione di alcuni servizi e
prestazioni.
Queste
convenzioni hanno come finalità principale quella di garantire il migliore
servizio possibile al cittadino, garantendo un’offerta completa e continua nel
tempo, oltre che un ampliamento di questi servizi sul territorio e garantire
una prestazione di qualità.
Le
parafarmacie aderenti all’iniziativa, durante l’orario di apertura, si
impegnano a garantire il servizio di prenotazione delle prestazioni agli
assistiti dell’Azienda che lo richiedano, utilizzando CUP WEB messo a
disposizione dall’AUSL.
Per
ottenere un ulteriore miglioramento del servizio al cittadino e garantire una
più uniforme copertura su tutto il territorio provinciale ed in particolare
nelle zone più disagiate, si prevede per tutte le parafarmacie aderenti che ne
facciano richiesta, la possibilità di attivare il servizio di riscossione
ticket.
Tutte
le parafarmacie rappresenteranno, inoltre, sedi presso le quali i cittadini
potranno richiedere, presentando opportuni codici di accesso, la stampa di un
referto.
L'obiettivo
principale è quello di garantire il migliore servizio possibile al cittadino,
valorizzando contemporaneamente la figura del farmacista all'interno delle
parafarmacie.
In
parafarmacia, tra i servizi rivolti al cittadino, rientrano anche le analisi di
prima istanza. Per quanto riguarda tali analisi va specificato che queste non
sono alternative alle prestazioni di diagnostica clinica, ma loro integrazione.
Tali analisi possono essere effettuate mediante l’utilizzo di dispositivi per
test autodiagnostici, è però espressamente vietato che prevedano attività di
prelievo di sangue o plasma mediante siringhe.
Sono
possibili le seguenti analisi di prima istanza (Decreto Ministeriale attuativo
del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n.153):
art.2:
·
test
per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
· test
per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina,
transaminasi, ematocrito;
· test
per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni,
urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, pH, sangue, proteine ed
esterasi leucocitaria;
· test
ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli
dell'ormone FSA nelle urine;
art.3
·
dispositivi
per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
·
dispositivi
per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria;
· dispositivi
per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale
dell’ossigeno;
· dispositivi
per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e
dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia
accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici,
professionali e strutturali ;
Queste
analisi devono essere effettuate in spazi dedicati e separati dagli altri
ambienti che consentano l’utilizzo in sicurezza delle apparecchiature nonchè la
privacy del paziente. Il farmacista deve informare il paziente che esiste una
differenza tra questi test e le normali analisi di laboratorio, inoltre deve
consigliare di verificare i risultati del test con il medico prescrittore per
decidere le opportune iniziative terapeutiche.
Ad
oggi le analisi che vengono svolte più frequentemente nelle farmacie e
parafarmacie sono i test della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi,
oltre alla misurazione della pressione arteriosa.
Nessun commento:
Posta un commento