1. Analisi Normativa.

La distribuzione dei medicinali, fino all’anno 2006, era regolamentata dal Decreto regio del 27 luglio1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie meglio noto come TULS - Decreto Regio del 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186, del 9 agosto 1934 - Supplemento Ordinario) che all’art. 122 prevedeva:
la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Nel 2006, con il Decreto Legge del 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con la Legge del 4 Agosto 2006 n. 248 “Decreto Bersani” (Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con Legge del 4 Agosto 2006 n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186, dell’11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183) sono stati introdotti, per la prima volta, spazi di liberalizzazione nel campo della vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica, dando vita ad una nuova concorrenza nei canali di distribuzione dei farmaci. Il suddetto Decreto ha permesso, cioè, la vendita di tali farmaci, nonché dei dispositivi medici e di altri prodotti inerenti la salute e la cura della persona, anche in esercizi commerciali diversi dalle farmacie.
Da questo momento, sull’intero territorio nazionale, hanno cominciato a svilupparsi nuove realtà commerciali. Due in particolare sono le più affermate: le parafarmacie e i Corner della salute della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

1.1. Il “Decreto Bersani”.
Il Decreto Legge del 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con Legge del 4 Agosto 2006 n. 248, “Decreto Bersani”, all'art. 5, nell'ambito della distribuzione dei farmaci, fa riferimento ad esercizi commerciali definiti dal Decreto Legge 31 Marzo 1998 n. 114 (Decreto Legge del 31 Marzo 1998 n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80), come esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture in funzione della loro superficie di vendita. Per superficie di vendita si intende quella in cui realmente avviene il contatto tra farmacista e cliente, comprensiva anche di banchi, scaffalature, e altro; sono esclusi invece dal conteggio gli spazi dedicati a magazzini, depositi, locali di lavorazione o di servizio.
Si intende per:
Esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; si parla invece di medie strutture di vendita per gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti precedenti e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; vengono definite inoltre grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti citati precedentemente.
In questi esercizi commerciali possono essere venduti al pubblico farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e tutti i farmaci o i prodotti non soggetti a prescrizione medica (SOP). Questi medicinali rientrano nella categoria dei medicinali ad uso umano senza obbligo di prescrizione e sono identificati da un bollino di riconoscimento (Decreto del Ministero della Salute del 1 febbraio 2002, “Adozione del bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a ricetta medica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33, dell’8 febbraio 2002).
La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve avvenire nell'ambito di un apposito reparto ben distinguibile all'interno dell'ambiente (questo in particolare per quanto riguarda i Corner GDO).
A tutela della salute del paziente si specifica che la vendita deve avvenire alla presenza e con l'assistenza personale e diretta di almeno un farmacista abilitato alla professione e iscritto al relativo Ordine professionale. Il cittadino potrà, quindi, trovare la stessa competenza in termini di preparazione e di consigli sulla salute messa a disposizione dalle farmacie, dovuta appunto alla presenza obbligatoria di un farmacista abilitato. Per quel che concerne i Corner GDO, la presenza obbligatoria di almeno un farmacista implicherebbe di fatto l'assunzione di almeno due farmacisti, dovendo coprire orari molto ampi, coincidenti con gli orari di apertura del supermercato.
A riprova della volontà di liberalizzazione e di libera concorrenza con cui nasce questa Legge viene detto anche che ciascun distributore al dettaglio (farmacia, parafarmacia o Corner) può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato sulla confezione del farmaco, dal produttore o dal distributore, che rientra nelle categorie SOP od OTC, a patto che lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e che sia praticato indistintamente a tutti gli acquirenti.
Inoltre, tali esercizi possono effettuare attività di vendita al pubblico di OTC e SOP solo dopo averne effettuato comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio.

1.2. La “Circolare Turco”.
La Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006 “Circolare Turco” (Circolare del Ministero della Salute del 3 ottobre 2006, n. 3. “Vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia: applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 232, del 5 ottobre 2006) si propone di spiegare nel dettaglio e in modo più chiaro, ciò che già era stato definito nell’art. 5 del “Decreto Bersani”. In particolare, specifica maggiormente i prodotti che possono essere venduti. Infatti, il Decreto non fa riferimento solo ai medicinali per uso umano ed è da ritenere, quindi, che rientrino nella normativa, anche i medicinali per uso veterinario e gli omeopatici, purchè senza obbligo di prescrizione.
Secondo il testo della Circolare:
i prodotti che possono essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie sono costituiti da  medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lettera e) e all'art. 96 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE».
La possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda le preparazioni medicinali non industriali (galenici). La Circolare ribadisce che il “Decreto Bersani” non consente né la preparazione né la vendita di formule officinali, ossia di quei medicinali che in base all’art. 3, comma b, del Decreto Legislativo 219/2006 (Decreto Legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153.) :
possono essere preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti "formule officinali", e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia,
anche qualora, per composizione, risultino vendibili senza prescrizione medica.
Anche in questo documento, si sottolinea l'importanza della presenza del farmacista, che non è tenuto a seguire personalmente tutti i clienti, ma è obbligato a fornire consigli ove richiesti e qualora riscontri un’incertezza nel comportamento del cliente. Il farmacista è tenuto ad indossare il distintivo professionale e a distinguersi chiaramente da eventuale altro personale che lavori negli stessi locali.
Inoltre, la Circolare definisce “l'apposito reparto” citato dal “Decreto Bersani” come uno spazio dedicato in maniera esclusiva alla vendita e alla conservazione di medicinali senza obbligo di prescrizione. Questo spazio può assumere forme diverse a seconda del tipo di esercizio commerciale in cui si trova. Potrà essere ad esempio, un apposito Corner, un singolo scaffale, o anche una parte di uno scaffale, purché sia chiaramente separato da altri tipi di prodotti.
Per quanto riguarda la conservazione dei medicinali la Circolare pone alcune norme specifiche da seguire. Si dice che devono essere rispettate tutte le normative che regolano la conservazione dei medicinali, sia per quanto riguarda la conservazione nei luoghi di vendita che nei magazzini annessi. Le indicazioni di conservazione (Temperatura e condizioni ambientali) dei medicinali sono riportate sulle relative etichette ed a queste ultime è obbligatorio attenersi. A seconda delle condizioni di conservazione richieste dai singoli farmaci l'area va equipaggiata e mantenuta sotto controllo con apparecchi idonei.
A chiarimento delle comunicazioni necessarie all'apertura del nuovo esercizio commerciale, oltre a quelle elencate dal “Decreto Bersani” (Ministero della Salute e Regione), ne vengono individuate altre come indispensabili. Poichè a livello centrale le attività di vendita dei medicinali interessano anche l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), è opportuno trasmetterle la comunicazione inviata al Ministero della Salute. Inoltre, la comunicazione di avvio dell'attività di vendita deve essere inviata anche al Comune in cui ha sede l'esercizio, dato che la vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali è di competenza dei Comuni.
All'apertura di una parafarmacia il titolare dovrà registrarsi anche all'interno del progetto di tracciabilità del farmaco tramite la procedura definita dal Ministero della Salute. Il progetto di tracciabilità del farmaco fa riferimento ad una banca dati istituita presso l'AIFA e finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema di distribuzione. Tale sistema permette di localizzare in tempo reale la presenza di ogni singola confezione sul territorio nazionale, dalla produzione alla distribuzione, fino allo smaltimento. Questo rafforza e amplifica le misure di contrasto alle possibili frodi a danno della salute pubblica.
Non avendo il “Decreto Bersani” dato indicazioni sulle denominazioni utilizzabili per individuare gli esercizi commerciali, diversi dalle farmacie, che vendono farmaci, ci si limita a prendere atto delle denominazioni che vengono maggiormente utilizzate nel linguaggio corrente, come parafarmacie e Corner. Si specifica, inoltre, che non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia.
All’interno di questa Circolare si ricorda anche come ogni pubblicità di medicinali al pubblico debba essere autorizzata dal Ministero della Salute. Tale autorizzazione può essere richiesta solo dal titolare dell’AIC.
Negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie la vendita dei medicinali deve rispettare la normativa vigente di vendita al pubblico (Decreto Legislativo 219/2006). La normativa  stabilisce che non debbano essere commercializzati medicinali guasti o imperfetti, o privi di AIC. Tali comportamenti sono puniti a livello penale. Inoltre, i titolari di esercizi commerciali vengono ritenuti responsabili della pubblicità non regolare all’interno dell’esercizio stesso.

1.3. Il “Decreto Salva Italia”.
In aggiunta a quanto già detto dal “Decreto Bersani”, nel “Decreto Salva Italia” (Legge del 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300, del 27 dicembre 2011) all'art. 32 “Farmacie”, comma 3, si dice che:
le condizioni contrattuali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che portano ad una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale.
Questo comporta un riconoscimento a livello politico e legislativo della sostanziale parità tra farmacie e parafarmacie, sia in termini di competenze professionali, che di diritti nel libero mercato della vendita di farmaci SOP e OTC.
Inoltre, sempre all’art. 32 del “Decreto Salva Italia” nel comma 1 si prevede un delisting (passaggio di farmaci con obbligo di prescrizione a farmaci senza obbligo di prescrizione) di farmaci di Classe C (farmaci con obbligo di prescrizione a totale carico del cittadino) che potranno essere venduti anche nelle parafarmacie e nei Corner GDO, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con Decreto del Ministro della Salute, (ad eccezione dei farmaci stupefacenti, quelli somministrabili per via parenterale, quelli per il sistema endocrino ed i farmaci con ricetta non ripetibile). Con il medesimo Decreto, il Ministero della Salute, sentita l’AIFA, predispone una lista, periodicamente aggiornabile, dei farmaci non rimborsabili per cui permane l’obbligo della ricetta, non vendibili in parafarmacia e Corner GDO.
Inoltre al comma 2 viene detto che:
negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Decreto Bersani), la vendita dei medicinali deve avvenire nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
Infine, al comma 4, è data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali identificati nel “Decreto Bersani” all'art. 5, comma 1, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali SOP ed OTC, purchè gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
Nel Decreto del Ministero della Salute (Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012, recante “Attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 97 del 26 aprile 2012 - Supplemento Ordinario n.83) vengono specificati i medicinali che possono essere venduti in luoghi diversi dalle farmacie e quelli che invece non possono. In particolare vengono presentati due allegati.
·         Allegato A.
L’allegato A comprende quei farmaci che devono essere venduti solo in farmacia dietro presentazione di ricetta medica, questo allegato è diviso in tre parti. Nella prima parte sono compresi i farmaci esclusi dal comma1. Nella seconda parte si trovano i medicinali esclusi dal comma 1 bis. Nella terza parte i farmaci in attesa della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA.
·         Allegato B.
Nell’allegato B, invece, si trovano i medicinali precedentemente soggetti all’obbligo di prescrizione che oggi possono essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie. Questi medicinali si aggiungono a quelli SOP ed OTC già vendibili in queste strutture.

1.4. Il “Decreto Cresci Italia”.
Infine, nel “Decreto Cresci Italia” (Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella Legge del 24 marzo 2012, n.27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 19 del 24 gennaio 2012 - Supplemento Ordinario n. 18/L.) all'art. 11, comma 14 e 15, viene ulteriormente ampliato il mercato di parafarmacie e Corner, introducendo la vendita al dettaglio sia dei medicinali veterinari che di galenici officinali.
Infatti il “Decreto Cresci Italia” dice che la vendita dei medicinali veterinari può avvenire, oltre che in farmacia, anche negli esercizi definiti dal “Decreto Bersani”, anche quando tali medicinali richiedano la prescrizione medica. Restano esclusi i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 255, del 31 ottobre 1990 - Supplemento Ordinario.).
Inoltre, gli esercizi commerciali come le parafarmacie, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedano la presentazione di prescrizione medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella Farmacopea ufficiale italiana o nella Farmacopea europea.
Queste ulteriori modifiche avranno certamente degli effetti di contenimento sulla spesa farmaceutica pubblica, oltre che impattare sul sistema di distribuzione, sulle dinamiche di concorrenza del mercato e sulla diversificazione dell’offerta. Ampliando l’offerta di farmaci vendibili in parafarmacia, infatti, si introduce una nuova concorrenza in quello che fino ad oggi era mercato esclusivo delle farmacie.

1.5. Il Decreto 9 Marzo 2012.
Nel Decreto 9 marzo 2012 (Decreto del 9 marzo 2012 recante “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 23 aprile 2012) si ritiene opportuno distinguere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono possedere gli esercizi commerciali che vendono farmaci senza obbligo di prescrizione, da quelli che invece vendono esclusivamente farmaci di automedicazione (OTC). Tali requisiti sono espressi in due parti del Decreto: la parte A riguarda i requisiti propri degli esercizi commerciali che vendono farmaci senza obbligo di prescrizione, la parte B riguarda gli esercizi che vendono i soli farmaci di automedicazione. Le Regioni e le Provincie autonome devono vigilare affinché i requisiti definiti in questo Decreto siano rispettati. Inoltre, questi esercizi commerciali partecipano al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali nel sistema distributivo. Per fare ciò provvedono alla comunicazione di inizio attività e alla registrazione nella banca dati centrale del sistema informativo sanitario (NSIS Tracciabilità del farmaco), nonché alla comunicazione di ogni variazione o di cessazione dell’attività.

·         Parte A. I requisiti strutturali richiesti prevedono la presenza di un’area per il settore logistico amministrativo, di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali che deve essere ben indicato e separato dalle zone dove sono presenti altri tipi di prodotti; questa zona deve essere inaccessibile al personale non addetto durante l’orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli arredi nel locale deve garantire l’accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione con l’assistenza personale e diretta di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio professionale ed iscritti al relativo Ordine. Deve, inoltre, essere garantita l’inaccessibilità agli altri medicinali da parte dei cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura, come già specificato all’interno della “Circolare Turco”. Il locale deposito dei medicinali deve essere inaccessibile da parte del personale non addetto e del pubblico, possedere arredi ed attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali con spazi separati per i medicinali scaduti o imperfetti in attesa della resa o distruzione con indicazione inequivocabile della loro condizione. Deve, infine, essere prevista una zona dove stoccare i materiali infiammabili. Devono essere presenti servizi e spogliatoio per il personale.
I requisiti tecnologici richiesti prevedono la presenza di un armadio frigorifero per la conservazione dei medicinali che lo richiedano, il fatto che la temperatura dell’aria, sia nel locale di vendita, sia nel magazzino non debba superare i 25 gradi centigradi, inoltre, deve essere previsto un sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali, una strumentazione idonea a garantire l’individuazione e il ritiro dei medicinali sequestrati, scaduti, non conformi o pericolosi. Nel locale di vendita deve essere presente la striscia di cortesia per il rispetto della privacy. Le insegne devono essere chiare e non ingannevoli e di colore diverso dal verde. All’esterno dell’esercizio deve essere indicata chiaramente la tipologia di medicinali venduti: medicinali non soggetti a prescrizione medica; medicinali di automedicazione.
I requisiti organizzativi richiesti prevedono la presenza di uno o più farmacisti, abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo Ordine, garantita per tutto l’orario di apertura. I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani). La vendita dei medicinali diversi da quelli di automedicazione è effettuata da uno o più farmacisti. I farmacisti assistono il cliente nell’acquisto dei medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali richieste del cittadino e si attivano nel caso risulti opportuno un intervento professionale. Il personale non farmacista, se presente, deve indossare il camice di un colore diverso dal farmacista. Il titolare dell’esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della Salute, all’AIFA, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune e alla Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) dove ha sede l’esercizio, l’inizio dell’attività di vendita dei medicinali. Il titolare dell’esercizio deve comunicare alla AUSL e all’Ordine dei farmacisti territorialmente competente, al momento dell’entrata in servizio, le generalità del farmacista o dei farmacisti operanti nell’esercizio con l’indicazione del farmacista responsabile del reparto, che deve essere noto anche agli utenti. Deve, inoltre, comunicare tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Il prezzo al pubblico dei medicinali deve essere chiaramente esposto. È possibile applicare liberamente sconti sui prezzi di tutti i prodotti venduti, purché siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
·         Parte B. I requisiti strutturali richiesti sono uguali a quelli richiesti per gli esercizi commerciali che vendono farmaci senza obbligo di prescrizione, con la sola differenza che non sono previsti i requisiti che interessano questa tipologia di farmaci come, per esempio, la non accessibilità da parte dei cittadini o del personale non addetto. Infatti, si dice solo che la zona di vendita deve essere arredata in modo da garantire l’accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione, alla presenza e con l’assistenza al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio professionale ed iscritti al relativo Ordine. Per quanto riguarda il locale deposito dei medicinali, i requisiti richiesti sono i medesimi.
I requisiti tecnologici differiscono dai precedenti solo su un punto. Infatti, all’esterno dell’esercizio deve essere indicata chiaramente la tipologia di medicinali venduti: medicinali di automedicazione. Non è consentita l’aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell’esercizio siano venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione.
I requisiti organizzativi sono analoghi ai precedenti, escluso il fatto che la presenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo Ordine deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, ma non si fa menzione del fatto che questi debbano assistere il cittadino nella scelta dei farmaci, come è logico che sia, visto che si sta parlando di medicinali di automedicazione e quindi di libero accesso da parte dei cittadini.


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