la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di
medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella
farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Nel
2006, con il Decreto Legge del 4 Luglio
2006 n. 223, convertito con la Legge del 4 Agosto 2006 n. 248 “Decreto
Bersani” (Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con Legge del 4 Agosto
2006 n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
Pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 186, dell’11 agosto 2006 -
Supplemento Ordinario n. 183) sono stati introdotti,
per la prima volta, spazi di liberalizzazione nel campo della vendita dei
medicinali senza obbligo di prescrizione medica, dando vita ad una nuova
concorrenza nei canali di distribuzione dei farmaci. Il suddetto Decreto ha
permesso, cioè, la vendita di tali farmaci, nonché dei dispositivi medici e di
altri prodotti inerenti la salute e la cura della persona, anche in esercizi
commerciali diversi dalle farmacie.
Da
questo momento, sull’intero territorio nazionale, hanno cominciato a
svilupparsi nuove realtà commerciali. Due in particolare sono le più affermate:
le parafarmacie e i Corner della salute della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
1.1. Il “Decreto Bersani”.
Il
Decreto Legge del 4 Luglio 2006 n. 223,
convertito con Legge del 4 Agosto 2006 n. 248, “Decreto Bersani”,
all'art. 5, nell'ambito della distribuzione dei farmaci, fa riferimento ad
esercizi commerciali definiti dal Decreto Legge 31 Marzo 1998 n. 114 (Decreto Legge del 31 Marzo 1998 n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 80), come esercizi di vicinato, medie
strutture e grandi strutture
in funzione della loro superficie di vendita. Per
superficie di vendita si intende quella in cui realmente avviene il contatto
tra farmacista e cliente, comprensiva anche di banchi, scaffalature, e altro;
sono esclusi invece dal conteggio gli spazi dedicati a magazzini, depositi,
locali di lavorazione o di servizio.
Si
intende per:
Esercizi di vicinato
quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; si parla invece di medie
strutture di vendita per gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti
precedenti e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti; vengono definite inoltre grandi strutture di vendita gli
esercizi aventi superficie superiore ai limiti citati precedentemente.
In
questi esercizi commerciali possono essere venduti al pubblico farmaci da banco o di automedicazione
(OTC) e tutti i farmaci o i prodotti non
soggetti a prescrizione medica (SOP). Questi medicinali rientrano nella
categoria dei medicinali ad uso umano senza obbligo di prescrizione e sono
identificati da un bollino di riconoscimento (Decreto del
Ministero della Salute del 1 febbraio 2002, “Adozione del bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a
ricetta medica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33, dell’8 febbraio
2002).
La
vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e
deve avvenire nell'ambito di un apposito
reparto ben distinguibile all'interno dell'ambiente (questo in particolare
per quanto riguarda i Corner GDO).
A
tutela della salute del paziente
si specifica che la vendita deve avvenire alla presenza e con l'assistenza personale e diretta di almeno un farmacista abilitato alla professione e iscritto al relativo Ordine
professionale. Il cittadino potrà, quindi, trovare la stessa competenza in
termini di preparazione e di consigli sulla salute messa a disposizione dalle
farmacie, dovuta appunto alla presenza obbligatoria di un farmacista abilitato.
Per quel che concerne i Corner GDO, la presenza obbligatoria di almeno un
farmacista implicherebbe di fatto l'assunzione di almeno due farmacisti,
dovendo coprire orari molto ampi, coincidenti con gli orari di apertura del
supermercato.
A
riprova della volontà di liberalizzazione e di libera concorrenza con cui nasce
questa Legge viene detto anche che ciascun distributore al dettaglio (farmacia,
parafarmacia o Corner) può determinare liberamente lo sconto sul prezzo
indicato sulla confezione del farmaco, dal produttore o dal distributore, che
rientra nelle categorie SOP od OTC, a patto che lo sconto sia esposto in modo
leggibile e chiaro al consumatore e che sia praticato indistintamente a tutti
gli acquirenti.
Inoltre,
tali esercizi possono effettuare attività di vendita al pubblico di OTC e SOP
solo dopo averne effettuato comunicazione
al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio.
La
Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006 “Circolare
Turco” (Circolare del Ministero della Salute del 3 ottobre
2006, n. 3. “Vendita
di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia: applicazione
dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 232, del 5 ottobre 2006)
si
propone di spiegare nel dettaglio e in modo più chiaro, ciò che già era stato
definito nell’art. 5 del “Decreto
Bersani”. In particolare, specifica maggiormente i prodotti che possono
essere venduti. Infatti, il Decreto non fa riferimento solo ai medicinali per
uso umano ed è da ritenere, quindi, che rientrino nella normativa, anche i
medicinali per uso veterinario e gli omeopatici, purchè senza obbligo di
prescrizione.
Secondo
il testo della Circolare:
i prodotti che possono
essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie sono costituiti da medicinali industriali, non soggetti a
prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i
restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli
87, comma 1, lettera e) e all'art. 96 del Decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE».
La
possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda le
preparazioni medicinali non industriali (galenici). La Circolare ribadisce che
il “Decreto Bersani” non consente né
la preparazione né la vendita di formule officinali, ossia di quei medicinali
che in base all’art. 3, comma b, del Decreto Legislativo 219/2006 (Decreto
Legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153.) :
possono essere preparati in
farmacia in base alle indicazioni della
Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri
dell'Unione europea, detti "formule officinali", e destinati ad
essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia,
anche
qualora, per composizione, risultino vendibili senza prescrizione medica.
Anche
in questo documento, si sottolinea l'importanza della presenza del farmacista,
che non è tenuto a seguire personalmente tutti i clienti, ma è obbligato a
fornire consigli ove richiesti e qualora riscontri un’incertezza nel
comportamento del cliente. Il farmacista è tenuto ad indossare il distintivo
professionale e a distinguersi chiaramente da eventuale altro personale che
lavori negli stessi locali.
Inoltre,
la Circolare definisce “l'apposito reparto” citato dal “Decreto Bersani” come uno spazio dedicato in maniera esclusiva
alla vendita e alla conservazione di medicinali senza obbligo di prescrizione.
Questo spazio può assumere forme diverse a seconda del tipo di esercizio
commerciale in cui si trova. Potrà essere ad esempio, un apposito Corner, un
singolo scaffale, o anche una parte di uno scaffale, purché sia chiaramente
separato da altri tipi di prodotti.
Per
quanto riguarda la conservazione dei medicinali la Circolare pone alcune norme
specifiche da seguire. Si dice che devono essere rispettate tutte le normative
che regolano la conservazione dei medicinali, sia per quanto riguarda la conservazione
nei luoghi di vendita che nei magazzini annessi. Le indicazioni di
conservazione (Temperatura e condizioni ambientali) dei medicinali sono
riportate sulle relative etichette ed a queste ultime è obbligatorio attenersi.
A seconda delle condizioni di conservazione richieste dai singoli farmaci
l'area va equipaggiata e mantenuta sotto controllo con apparecchi idonei.
A
chiarimento delle comunicazioni necessarie all'apertura del nuovo esercizio
commerciale, oltre a quelle elencate dal “Decreto
Bersani” (Ministero della Salute e Regione), ne vengono individuate altre
come indispensabili. Poichè a livello centrale le attività di vendita dei
medicinali interessano anche l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), è opportuno
trasmetterle la comunicazione inviata al Ministero della Salute. Inoltre, la comunicazione
di avvio dell'attività di vendita deve essere inviata anche al Comune in cui ha
sede l'esercizio, dato che la vigilanza sulla vendita al pubblico negli
esercizi commerciali è di competenza dei Comuni.
All'apertura
di una parafarmacia il titolare dovrà registrarsi anche all'interno del progetto
di tracciabilità del farmaco tramite la procedura definita dal Ministero della
Salute. Il progetto di tracciabilità del farmaco fa riferimento ad una banca dati
istituita presso l'AIFA e finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali
all'interno del sistema di distribuzione. Tale sistema permette di localizzare
in tempo reale la presenza di ogni singola confezione sul territorio nazionale,
dalla produzione alla distribuzione, fino allo smaltimento. Questo rafforza e
amplifica le misure di contrasto alle possibili frodi a danno della salute
pubblica.
Non
avendo il “Decreto Bersani” dato
indicazioni sulle denominazioni utilizzabili per individuare gli esercizi
commerciali, diversi dalle farmacie, che vendono farmaci, ci si limita a
prendere atto delle denominazioni che vengono maggiormente utilizzate nel
linguaggio corrente, come parafarmacie e Corner. Si specifica, inoltre, che non
dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il
cliente a ritenere che si tratti di una farmacia.
All’interno
di questa Circolare si ricorda anche come ogni pubblicità di medicinali al
pubblico debba essere autorizzata dal Ministero della Salute. Tale autorizzazione
può essere richiesta solo dal titolare dell’AIC.
Negli
esercizi commerciali diversi dalle farmacie la vendita dei medicinali deve
rispettare la normativa vigente di vendita al pubblico (Decreto Legislativo 219/2006). La normativa stabilisce che non debbano essere
commercializzati medicinali guasti o imperfetti, o privi di AIC. Tali
comportamenti sono puniti a livello penale. Inoltre, i titolari di esercizi
commerciali vengono ritenuti responsabili della pubblicità non regolare
all’interno dell’esercizio stesso.
In
aggiunta a quanto già detto dal “Decreto
Bersani”, nel “Decreto Salva Italia” (Legge del 22
dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300, del 27 dicembre 2011) all'art. 32 “Farmacie”,
comma 3, si dice che:
le condizioni
contrattuali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei
farmaci che portano ad una ingiustificata discriminazione tra farmacie e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di
fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale.
Questo
comporta un riconoscimento a livello politico e legislativo della sostanziale
parità tra farmacie e parafarmacie, sia in termini di competenze professionali,
che di diritti nel libero mercato della vendita di farmaci SOP e OTC.
Inoltre,
sempre all’art. 32 del “Decreto Salva
Italia” nel comma 1 si prevede un delisting (passaggio di farmaci con obbligo di prescrizione a farmaci
senza obbligo di prescrizione) di farmaci di Classe C (farmaci con
obbligo di prescrizione a totale carico del cittadino) che potranno essere
venduti anche nelle parafarmacie e nei Corner GDO, che
ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila
abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani
Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi fissati con Decreto del Ministro della Salute, (ad
eccezione dei farmaci stupefacenti, quelli somministrabili per via parenterale,
quelli per il sistema endocrino ed i farmaci con ricetta non ripetibile). Con
il medesimo Decreto, il Ministero della Salute, sentita l’AIFA, predispone una
lista, periodicamente aggiornabile, dei farmaci non rimborsabili per cui
permane l’obbligo della ricetta, non vendibili in parafarmacia e Corner GDO.
Inoltre
al comma 2 viene detto che:
negli esercizi
commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Decreto
Bersani), la vendita dei medicinali deve avvenire nell'ambito di un apposito
reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in
grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del
personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
Infine,
al comma 4, è data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali
identificati nel “Decreto Bersani” all'art.
5, comma 1, di praticare liberamente sconti
sui prezzi al pubblico dei medicinali SOP
ed OTC, purchè gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al
consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
Nel
Decreto del Ministero della Salute (Decreto
del Ministero della Salute del 18 aprile 2012, recante “Attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, del Decreto Legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'art. 8, comma 10,
lettera c), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 97
del 26 aprile 2012 - Supplemento Ordinario n.83)
vengono specificati i medicinali che possono essere venduti in luoghi diversi
dalle farmacie e quelli che invece non possono. In particolare vengono
presentati due allegati.
·
Allegato
A.
L’allegato
A comprende quei farmaci che devono essere venduti solo in farmacia dietro
presentazione di ricetta medica, questo allegato è diviso in tre parti. Nella
prima parte sono compresi i farmaci esclusi dal comma1. Nella seconda parte si
trovano i medicinali esclusi dal comma 1 bis. Nella terza parte i farmaci in
attesa della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica
dell’AIFA.
·
Allegato
B.
Nell’allegato
B, invece, si trovano i medicinali precedentemente soggetti all’obbligo di
prescrizione che oggi possono essere venduti senza ricetta negli esercizi
commerciali diversi dalle farmacie. Questi medicinali si aggiungono a quelli
SOP ed OTC già vendibili in queste strutture.
Infine,
nel “Decreto Cresci Italia” (Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni, nella Legge del 24 marzo 2012, n.27 recante
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 19 del 24 gennaio 2012 - Supplemento
Ordinario n. 18/L.)
all'art.
11, comma 14 e 15, viene ulteriormente ampliato il mercato di parafarmacie e Corner,
introducendo la vendita al dettaglio sia dei medicinali veterinari che di
galenici officinali.
Infatti il “Decreto Cresci Italia” dice che la vendita dei medicinali
veterinari può avvenire, oltre che in farmacia, anche negli esercizi definiti
dal “Decreto Bersani”, anche quando
tali medicinali richiedano la prescrizione medica. Restano esclusi i medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 255, del 31 ottobre 1990 - Supplemento Ordinario.).
Inoltre, gli esercizi commerciali come le
parafarmacie, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati ad allestire
preparazioni galeniche officinali che non prevedano la presentazione di
prescrizione medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella
Farmacopea ufficiale italiana o nella Farmacopea europea.
Queste
ulteriori modifiche avranno certamente degli effetti di contenimento sulla
spesa farmaceutica pubblica, oltre che impattare sul sistema di distribuzione,
sulle dinamiche di concorrenza del mercato e sulla diversificazione
dell’offerta. Ampliando l’offerta di farmaci vendibili in parafarmacia,
infatti, si introduce una nuova concorrenza in quello che fino ad oggi era
mercato esclusivo delle farmacie.
Nel
Decreto 9 marzo 2012 (Decreto del 9 marzo 2012
recante “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di
attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli
esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n.
248”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 23 aprile
2012)
si ritiene opportuno distinguere i requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi che devono possedere gli esercizi commerciali che vendono farmaci
senza obbligo di prescrizione, da quelli che invece vendono esclusivamente
farmaci di automedicazione (OTC). Tali requisiti sono espressi in due parti del
Decreto: la parte A riguarda i requisiti propri degli esercizi commerciali che
vendono farmaci senza obbligo di prescrizione, la parte B riguarda gli esercizi
che vendono i soli farmaci di automedicazione. Le Regioni e le Provincie
autonome devono vigilare affinché i requisiti definiti in questo Decreto siano
rispettati. Inoltre, questi esercizi commerciali partecipano al sistema di
monitoraggio delle confezioni di medicinali nel sistema distributivo. Per fare
ciò provvedono alla comunicazione di inizio attività e alla registrazione nella
banca dati centrale del sistema informativo sanitario (NSIS Tracciabilità del
farmaco), nonché alla comunicazione di ogni variazione o di cessazione
dell’attività.
·
Parte
A. I requisiti strutturali richiesti prevedono la presenza di
un’area per il settore logistico amministrativo, di uno spazio dedicato alla
vendita e alla conservazione dei medicinali che deve essere ben indicato e
separato dalle zone dove sono presenti altri tipi di prodotti; questa zona deve
essere inaccessibile al personale non addetto durante l’orario di chiusura al
pubblico. La disposizione degli arredi nel locale deve garantire
l’accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di
automedicazione con l’assistenza personale e diretta di uno o più farmacisti
abilitati all’esercizio professionale ed iscritti al relativo Ordine. Deve,
inoltre, essere garantita l’inaccessibilità agli altri medicinali da parte dei
cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura, come già
specificato all’interno della “Circolare
Turco”. Il locale deposito dei medicinali deve essere inaccessibile da
parte del personale non addetto e del pubblico, possedere arredi ed
attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali con spazi
separati per i medicinali scaduti o imperfetti in attesa della resa o
distruzione con indicazione inequivocabile della loro condizione. Deve, infine,
essere prevista una zona dove stoccare i materiali infiammabili. Devono essere
presenti servizi e spogliatoio per il personale.
I
requisiti tecnologici richiesti prevedono la presenza di un armadio frigorifero
per la conservazione dei medicinali che lo richiedano, il fatto che la
temperatura dell’aria, sia nel locale di vendita, sia nel magazzino non debba
superare i 25 gradi centigradi, inoltre, deve essere previsto un sistema per la
ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali, una strumentazione
idonea a garantire l’individuazione e il ritiro dei medicinali sequestrati,
scaduti, non conformi o pericolosi. Nel locale di vendita deve essere presente la
striscia di cortesia per il rispetto della privacy. Le insegne devono essere
chiare e non ingannevoli e di colore diverso dal verde. All’esterno
dell’esercizio deve essere indicata chiaramente la tipologia di medicinali
venduti: medicinali non soggetti a prescrizione medica; medicinali di
automedicazione.
I
requisiti organizzativi richiesti prevedono la presenza di uno o più
farmacisti, abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo Ordine,
garantita per tutto l’orario di apertura. I farmacisti devono indossare il
camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla FOFI (Federazione
Ordini Farmacisti Italiani). La vendita dei medicinali diversi da quelli di
automedicazione è effettuata da uno o più farmacisti. I farmacisti assistono il
cliente nell’acquisto dei medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali
richieste del cittadino e si attivano nel caso risulti opportuno un intervento
professionale. Il personale non farmacista, se presente, deve indossare il
camice di un colore diverso dal farmacista. Il titolare dell’esercizio commerciale
deve comunicare al Ministero della Salute, all’AIFA, alla Regione o Provincia
autonoma, al Comune e alla Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) dove ha sede
l’esercizio, l’inizio dell’attività di vendita dei medicinali. Il titolare
dell’esercizio deve comunicare alla AUSL e all’Ordine dei farmacisti
territorialmente competente, al momento dell’entrata in servizio, le generalità
del farmacista o dei farmacisti operanti nell’esercizio con l’indicazione del farmacista
responsabile del reparto, che deve essere noto anche agli utenti. Deve,
inoltre, comunicare tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Il prezzo
al pubblico dei medicinali deve essere chiaramente esposto. È possibile
applicare liberamente sconti sui prezzi di tutti i prodotti venduti, purché siano
esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli
acquirenti.
·
Parte
B. I requisiti strutturali richiesti sono uguali a quelli richiesti
per gli esercizi commerciali che vendono farmaci senza obbligo di prescrizione,
con la sola differenza che non sono previsti i requisiti che interessano questa
tipologia di farmaci come, per esempio, la non accessibilità da parte dei
cittadini o del personale non addetto. Infatti, si dice solo che la zona di
vendita deve essere arredata in modo da garantire l’accessibilità libera e
diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione, alla presenza
e con l’assistenza al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio
professionale ed iscritti al relativo Ordine. Per quanto riguarda il locale
deposito dei medicinali, i requisiti richiesti sono i medesimi.
I
requisiti tecnologici differiscono dai precedenti solo su un punto. Infatti, all’esterno
dell’esercizio deve essere indicata chiaramente la tipologia di medicinali
venduti: medicinali di automedicazione. Non è consentita l’aggiunta di alcuna
dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell’esercizio siano
venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione.
I
requisiti organizzativi sono analoghi ai precedenti, escluso il fatto che la
presenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e
iscritti al relativo Ordine deve essere garantita per tutto l’orario di
apertura dell’esercizio commerciale, ma non si fa menzione del fatto che questi
debbano assistere il cittadino nella scelta dei farmaci, come è logico che sia,
visto che si sta parlando di medicinali di automedicazione e quindi di libero
accesso da parte dei cittadini.
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